Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. l0, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
Completamento  degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per
                           aiuti di Stato

  1.  In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle
Comunita'  europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti
di  Stato  che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e
ferma  quanto  disposto  dall'articolo  5 del decreto-legge 15 aprile
2002,  n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002,  n.  112,  le  banche effettuano, entro la data del 31 dicembre
2002,  il  versamento  di  un importo corrispondente alle imposte non
corrisposte  in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi
di  imposta  nei  quali  tale  regime  e' stato fruito, nonche' degli
interessi  sull'importo  dovuto,  calcolati  nella misura del 5,5 per
cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime
di  aiuti  e'  divenuto  disponibile  per ciascuna banca e la data di
effettivo   versamento.  In  caso  di  mancato  versamento  entro  il
31 dicembre 2002, dal 1 gennaio 2003 e' dovuta, oltre agli interessi,
una  sanzione  pari  allo  0,5 per cento per semestre o sua frazione,
calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.
  2.  Per  la  riscossione  coattiva  delle  somme di cui al comma 1,
effettuata   ai   sensi   dell'articolo 17,   comma  1,  del  decreto
legislativo   26 febbraio   1999,   n.   46,  provvede  il  Ministero
dell'economia  e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate.
          Riferimenti normativi:
              -   La  decisione  della  Commissione  delle  Comunita'
          europee  11 dicembre  2001,  n.  2002/581  (decisione della
          Commissione  relativa  al  regime  di  aiuti  di  Stato cui
          l'Italia  ha dato esecuzione in favore delle banche), nella
          Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. L 184 del
          13 luglio 2002.
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  5  del
          decreto-legge   15 aprile   2002,   n.   63   (Disposizioni
          finanziarie  e  fiscali  urgenti in materia di riscossione,
          razionalizzazione  del  sistema di formazione del costo dei
          prodotti    farmaceutici,    adempimenti   ed   adeguamenti
          comunitari,     cartolarizzazioni,    valorizzazione    del
          patrimonio  e  finanziamento  delle  infrastrutture,  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 90 del 17 aprile 2002), convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  15 giugno  2002,  n. 112
          (nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002):
              "Art.  5  (Adempimenti comunitari iniziali a seguito di
          condanna  per  aiuti  di  Stato).  - 1. In attuazione della
          decisione   della   Commissione   delle  Comunita'  europee
          dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato
          che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed
          in  attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la
          medesima   decisione  innanzi  alle  autorita'  giudiziarie
          dell'Unione  europea,  il  regime  delle  agevolazioni rese
          disponibili  in  favore  delle  banche in forza della legge
          23 dicembre   1998,  n.  461,  e,  conseguentemente,  degli
          articoli  16,  commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24,
          comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e'
          sospeso  a  decorrere  dal  periodo d'imposta per il quale,
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, e'
          ancora   aperto  il  termine  per  la  presentazione  della
          relativa dichiarazione dei redditi. E' analogamente sospeso
          il   regime  di  agevolazione  reso  disponibile  in  forza
          dell'art.  27,  comma  2, del citato decreto legislativo n.
          153  del  1999,  nella  misura in cui la duplice operazione
          costituita  dall'attribuzione delle quote di partecipazione
          al capitale della Banca d'Italia alla societa' conferitaria
          e  dal  successivo  trasferimento  alla  fondazione produca
          effetti sul bilancio della societa' conferitaria. I periodi
          d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso
          il  periodo  di  imposta  2001,  non sono computati ai fini
          della  consecutivita'  di  cui  all'art.  22,  comma 1, del
          decreto  legislativo  17 maggio  1999,  n. 153. Resta fermo
          quanto  disposto  dalla  citata legge n. 461 del 1998 e dal
          medesimo  decreto  legislativo  n. 153 del 1999, in tema di
          fondazioni,   in   ragione   del   loro   regime  giuridico
          privatistico,   speciale  rispetto  a  quello  delle  altre
          fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione:
                a)  della  loro  particolare operativita', inclusa la
          possibilita'   di   partecipare  al  capitale  della  Banca
          d'Italia;
                b)   della   struttura  organizzativa,  basata  sulla
          previsione  di organi obbligatori e su uno specifico regime
          di  requisiti  di  professionalita',  di  onorabilita' e di
          incompatibilita';
                c) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio
          e di dismissione dei cespiti;
                d)  della  facolta'  di  emettere  titoli  di  debito
          convertibili o con opzioni di acquisto;
                e)  dei  vincoli  di economicita' della gestione e di
          separazione patrimoniale;
                f)  dei  vincoli  di  destinazione del reddito, delle
          riserve e degli accantonamenti;
                g)  delle speciali norme in materia di contabilita' e
          di vigilanza;
                h)  del  criterio  secondo  cui  le  norme del codice
          civile  si  applicano  alle fondazioni bancarie solo in via
          residuale e in quanto compatibili.
              La   disposizione   di   cui   al   precedente  periodo
          costituisce  norma di interpretazione autentica della legge
          23 dicembre   1998,  n.  461,  e  del  decreto  legislativo
          17 maggio 1999, n. 153.
              2.  Le  somme recuperate ai sensi del presente articolo
          sono   versate   in   apposita   contabilita'  speciale  di
          tesoreria.    Con    successivo    decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le modalita'
          contabili di acquisizione delle relative somme.".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  17 del
          decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
          disciplina   della  riscossione  mediante  ruolo,  a  norma
          dell'art.  1  della  legge  28 settembre  1998, n. 337, nel
          supplemento  ordinario  n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 53
          del 5 marzo 1999):
              "Art.  17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1. Salvo
          quanto  previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la
          riscossione  coattiva  delle  entrate  dello  Stato,  anche
          diverse  dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri
          enti   pubblici,   anche   previdenziali,   esclusi  quelli
          economici.
              2.  Puo'  essere  effettuata mediante ruolo affidato ai
          concessionari  la  riscossione coattiva delle entrate delle
          regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
          altri enti locali.
              3.  Continua  comunque ad effettuarsi mediante ruolo la
          riscossione delle entrate gia' riscosse con tali sistemi in
          base  alle  disposizioni  vigenti  alla  data di entrata in
          vigore del presente decreto.".