Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. l0, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato 1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunita' europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e ferma quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime e' stato fruito, nonche' degli interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti e' divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002, dal 1 gennaio 2003 e' dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme di cui al periodo precedente. 2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate. Riferimenti normativi: - La decisione della Commissione delle Comunita' europee 11 dicembre 2001, n. 2002/581 (decisione della Commissione relativa al regime di aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione in favore delle banche), nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 184 del 13 luglio 2002. - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2002), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 (nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002): "Art. 5 (Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato). - 1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunita' europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle autorita' giudiziarie dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e' sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. E' analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponibile in forza dell'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita dall'attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia alla societa' conferitaria e dal successivo trasferimento alla fondazione produca effetti sul bilancio della societa' conferitaria. I periodi d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini della consecutivita' di cui all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Resta fermo quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione: a) della loro particolare operativita', inclusa la possibilita' di partecipare al capitale della Banca d'Italia; b) della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalita', di onorabilita' e di incompatibilita'; c) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione dei cespiti; d) della facolta' di emettere titoli di debito convertibili o con opzioni di acquisto; e) dei vincoli di economicita' della gestione e di separazione patrimoniale; f) dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g) delle speciali norme in materia di contabilita' e di vigilanza; h) del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in apposita contabilita' speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' contabili di acquisizione delle relative somme.". - Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, nel supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1999): "Art. 17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. 2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali. 3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate gia' riscosse con tali sistemi in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.".